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Quando è Possibile Fare Donazioni Senza Notaio

In Italia la regola generale vuole che la donazione sia fatta con atto pubblico davanti al notaio e alla presenza di due testimoni. È la forma solenne richiesta dall’articolo 782 del codice civile, perché donare significa impoverirsi a favore di altri e il legislatore pretende consapevolezza, pubblicità e controlli di legalità. Questo non significa che ogni dono debba passare dal notaio. L’ordinamento ammette eccezioni ben precise in cui la liberalità può perfezionarsi senza atto pubblico, in modo valido ed efficace, a patto di rispettarne presupposti e limiti. Conoscere quando si può fare a meno del notaio evita nullità, contenziosi e “brutte sorprese” in sede fiscale o successoria.

La regola e le sue eccezioni

La cornice di riferimento è semplice. Se doni un bene o un diritto con un contratto che trasferisce la proprietà o altri diritti reali, serve l’atto notarile. Fanno eccezione tre grandi famiglie di liberalità: la donazione di modico valore con consegna (“donazione manuale”), le liberalità d’uso in occasione di ricorrenze e le cosiddette donazioni indirette, in cui l’arricchimento avviene tramite un negozio diverso dalla donazione formale. Fuori da questi binari la forma solenne resta indispensabile, soprattutto per immobiliquote societarie e beni mobili registrati.

Donazioni di modico valore: quando basta la consegna

L’articolo 783 c.c. consente la donazione di beni mobili di modico valore senza notaio, purché vi sia la traditio, cioè la consegna. Non esiste una soglia in euro valida per tutti: la modicità si valuta in rapporto alle condizioni economiche del donante. Quello che per uno studente può essere un sacrificio non modico, per un professionista affermato può essere un dono “di poco conto”. Se regali un orologio, un elettrodomestico, un’opera non di pregio o una somma contenuta di denaro, la donazione è perfetta con la consegna o, per il denaro, con il bonifico andato a buon fine. In questi casi non occorre un atto, ma è prudente lasciare traccia: una ricevuta firmata dal donatario o una causale di bonifico chiara (“liberalità in occasione di…”) aiutano a dimostrare l’intento e la data, senza trasformare la liberalità in un prestito o in un pagamento.

Quando la somma non è modica rispetto al patrimonio del donante, la semplice rimessa di denaro senza atto pubblico espone al rischio di nullità per difetto di forma. In pratica, se regali importi importanti, o si rientra nella donazione manuale perché la modicità è oggettivamente valutabile, o è opportuno ricorrere al notaio, oppure inquadrare l’operazione come donazione indiretta se si collega a un negozio diverso (per esempio pagamento del prezzo di un immobile intestato al beneficiario).

Liberalità d’uso: i regali “di costume”

Le liberalità d’uso sono i doni che, secondo gli usi sociali, si fanno per ricorrenze come nozze, battesimi, compleanni, lauree, festività. Rientrano nell’art. 770 c.c. e non richiedono forma particolare. Devono essere proporzionate alle possibilità del donante e all’occasione. Un contributo economico o un bene coerente con l’evento si perfeziona senza formalità. Se però, sotto la veste di “regalo”, si celano trasferimenti ingenti che incidono seriamente sul patrimonio, la qualificazione potrebbe cambiare e tornare applicabile la disciplina della donazione ordinaria con necessità dell’atto notarile.

Donazioni indirette: aiutare pagando (senza atto di donazione)

Si parla di donazione indiretta quando l’arricchimento del beneficiario avviene per il tramite di un altro contratto. L’esempio tipico è il genitore che paga, in tutto o in parte, il prezzo della casa intestata al figlio: l’atto principale è una compravendita, ma la provvista è una liberalità. Altre ipotesi sono la rinuncia a un credito verso il beneficiario, l’accollo di un debito, la stipula di una polizza vita indicando come beneficiario un terzo. In questi casi non serve l’atto pubblico di donazione, perché la forma segue il negozio utilizzato. È però fondamentale che la provenienza delle somme e l’intento liberale risultino in modo chiaro, per esempio con bonifici disposti dal donante direttamente al venditore e con una clausola nell’atto di compravendita che menzioni l’intervento a titolo gratuito del terzo. Sul piano fiscale, le donazioni indirette sono soggette all’imposta di donazione solo se “risultano” da un atto soggetto a registrazione; altrimenti, l’imposizione si concentra sull’atto principale (la compravendita paga le sue imposte).

Cosa non si può fare senza notaio

Ci sono trasferimenti che richiedono sempre la forma solenne. Gli immobili e i diritti reali immobiliari si donano solo con atto pubblico notarile e trascrizione. Le quote di S.r.l. seguono regole di forma e di deposito al Registro delle Imprese, non surrogabili da scritture private non autenticate. I beni mobili registrati (autoveicoli, motoveicoli, natanti) non sono adatti a donazioni “fai da te”: anche se il PRA consente il passaggio di proprietà con autenticazione delle firme, la donazione a titolo gratuito resta soggetta all’art. 782 c.c., e una “semplice” scrittura privata tra le parti può essere nulla. In questi casi, se si vuole donare, si passa dal notaio.

Come documentare in modo intelligente ciò che non richiede il notaio

Il fatto che la legge non imponga il notaio non significa che sia bene lasciare tutto alla memoria. Per donazioni manuali e liberalità d’uso, una scrittura privata ricognitiva è utile: non “crea” la donazione, ma attesta che in una certa data è stato consegnato a titolo di liberalità un bene o una somma, con indicazione delle parti e dell’occasione. Per il denaro, la tracciabilità è la miglior tutela: il bonifico con causale appropriata e l’assenza di patti di restituzione distinguono la liberalità dal prestito. Se serve “data certa”, si possono usare PEC, registrazione volontaria o altri mezzi che la legittimano senza oneri eccessivi. Nelle donazioni indirette, conservare contratti, quietanze, estratti conto e ogni elemento che collega la provvista dell’uno al vantaggio dell’altro evita discussioni future.

Profili fiscali: franchigie, aliquote e registrazione

La donazione può essere soggetta all’imposta di donazione, ma il sistema prevede franchigie ampie e aliquote che variano in base alla parentela. Tra coniugi e parenti in linea retta la franchigia è 1.000.000 € per beneficiario, con aliquota del 4% sulla parte eccedente; tra fratelli e sorelle la franchigia è 100.000 € con aliquota 6%; per altri parenti fino al quarto grado e affini fino al terzo l’aliquota è 6% senza franchigia; per estranei è 8% senza franchigia. Le donazioni di modico valore e le liberalità d’uso non scontano imposta in concreto, proprio per la loro misura e natura. Le donazioni indirette sono tassate solo se risultano da atti soggetti a registrazione: altrimenti non si paga imposta di donazione, restando dovute quelle dell’atto principale. Tenere presente questi aspetti aiuta a pianificare trasferimenti importanti riducendo costi e rischi.

Effetti successori: legittimari e azioni di riduzione

Anche le donazioni valide senza notaio incidono sui futuri equilibri successori. I legittimari (coniuge, figli, ascendenti in mancanza di figli) hanno diritto a una quota di riserva dell’eredità; donazioni che ledono tali quote possono essere oggetto di riduzione dopo l’apertura della successione. Questo vale per donazioni manuali e indirette. Se intendi favorire un erede o un terzo con trasferimenti rilevanti, è prudente considerare il quadro familiare e, quando si tratta di passaggi strutturali (ad esempio impresa o patrimonio immobiliare), valutare strumenti dedicati che offrono stabilità giuridica, anche se richiedono il notaio. Per le liberalità modiche e d’uso il rischio di contenzioso è naturalmente più basso, ma conviene comunque documentarle.

Casi particolari e buone pratiche

Per i pagamenti a favore del coniuge o convivente, vale quanto detto: se sono modici o rientrano in spese comuni non richiedono formalità; se sono rilevanti, meglio tracciarli e qualificarli. Per le azioni o strumenti finanziari dematerializzati, la liberalità può essere inquadrata come donazione indiretta tramite ordine di trasferimento presso l’intermediario, che produrrà la documentazione. Ricorda i limiti al contante e la normativa antiriciclaggio: usare mezzi tracciabili è sempre preferibile. Non confondere l’assicurazione sulla vita con la donazione: le somme corrisposte al beneficiario seguono regole proprie, spesso estranee alla massa ereditaria, ma vanno pianificate con attenzione.

Conclusioni

È possibile fare donazioni senza notaio in tre ipotesi principali: quando si tratta di beni mobili di modico valore e si perfeziona la consegna; quando si rientra nelle liberalità d’uso per ricorrenze; quando l’arricchimento avviene come effetto collaterale di un altro contratto (donazione indiretta) correttamente documentato. In tutti gli altri casi, soprattutto per immobiliquote societarie e beni registrati, la forma notarile è necessaria. La differenza tra una liberalità serena e un problema futuro sta nella misura del dono, nella tracciabilità, nella documentazione prudente e nella consapevolezza di effetti fiscali e successori. Con queste coordinate puoi scegliere se e come donare senza ricorrere al notaio, sapendo quando, invece, è saggio sedersi in uno studio notarile per dare al tuo gesto la forma e le garanzie che merita.

Luca Verdi è un blogger appassionato di condivisione delle sue conoscenze e esperienze con gli altri. Sul suo blog, pubblica guide e tutorial su come risolvere problemi di vario tipo, dalle questioni tecniche a quelle pratiche di tutti i giorni.